SENTENZA STORICA.UN GIUDICE HA DICHIARATO NULLE TUTTE LE MULTE INVIATE DA EQUITALIA VIA RACCOMANDATA.RISULTATO:TUTTE LE NOTIFICHE SONO NULLE E NON DOVETE PAGARE NULLA!FINALMENTE LA MAGISTRATURA VIENE INCONTRO AI CITTADINI E LI DIFENDE DALLO STROZZINAGGIO DI STATO!DIFFONDETE LA NOTIZIA,NOI DI FREE-ITALY.INFO CONTINUEREMO A PASSARLA AFFINCHE' TUTTI CONOSCANO LA VERITA'.
Equitalia e le fantomatiche notifiche nulle via raccomandata.
Sul web circola una notizia che se fosse vera farebbe felice tante persone ingiustamente tartassate da equitalia. Purtroppo queste notizie sono vere a metà.
Su Free-Italy, per esempio, c'è una notizia che ha creato tanta euforia a tutti quelli che purtroppo hanno ricevuto la raccomandata da Equitalia.
Il titolo della notizia è questo:
EQUITALIA,GIUDICE DICHIARA NULLE TUTTE LE MULTE VIA RACCOMANDATA.TUTTE NULLE LE NOTIFICHE ESEGUITE DA EQUITALIA.
In realtà, e dico purtroppo, tutto ciò non è esatto. Questa è una sentenza di una commissione tributaria provinciale e non della Cassazione.
Finchè non ci sarà una sentenza della Cassazione che conferma questo orientamento, il regime resta quello attuale.
Aggiornamento
Con la sentenza n. 909/05/09 del 23 ottobre scorso, la Commissione tributaria provinciale di Lecce ha affermato che è inesistente la notifica a mezzo posta degli atti di Equitalia eseguita direttamente e non tramite agente all’uopo abilitato. E' inesistente la cartella esattoriale notificata da Equitalia a mezzo di raccomandata!
La vicenda trae origine dall’omesso versamento d’imposte (IVA, IRPEF e IRAP), contestato a un contribuente da parte dell’Amministrazione finanziaria. Essendo decorsi gli ordinari termini per il pagamento del richiesto, il Concessionario iscrive a ruolo il debito tributario e, successivamente, decorsi gli ordinari termini di legge, iscrive ipoteca sugli immobili del contribuente, ai sensi dell'art. 77, D.P.R. n. 602/73. Tale iscrizione, ritenuta illegittima dallo stesso contribuente, viene da questo tempestivamente impugnata.
Il contribuente, in sede d’impugnazione, oltre a mettere in dubbio la legittimità dell’iscrizione ipotecaria, contesta l’inesistenza della notifica del provvedimento stesso, poiché questo non è stato notificato tramite agente notificatore abilitato ed autorizzato.
Difatti, sebbene l’art. 26, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rubricato “Notificazione della cartella di pagamento”, preveda la possibilità, per gli Agenti della riscossione, di notificare i propri atti per posta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, esso, tuttavia, individua espressamente quali agenti notificatori gli ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, i messi comunali o gli agenti della polizia municipale. In base all'art. 26, comma 1, citato, quindi, secondo il contribuente, la notificazione deve sempre essere effettuata da un agente notificatore abilitato, il quale può anche avvalersi del servizio postale, mentre sono certamente illegittime le notifiche eseguite a mezzo del servizio postale direttamente e non tramite agente all’uopo abilitato. Poiché, tuttavia, nel caso de quo, le condizioni di cui all’art. 26 cit. non sono state rispettate, il contribuente eccepisce l’inesistenza della notifica dell’atto impugnato.
Avverso tale eccezione, poi, l’Agente della riscossione, a sostegno della legittimità del suo operato, invoca, invece, il solo secondo periodo del succitato art. 26, primo comma, secondo il quale "la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento".
Tuttavia, stando al parere della Commissione adita, mentre il primo periodo del comma 1 dell'art. 26 si limiterebbe a individuare - con un’elencazione tassativa - i soggetti legittimati all'esecuzione della notifica, il secondo periodo del comma 1 indicherebbe il modo attraverso il quale i soggetti di cui al periodo precedente possono eseguirla. In pratica, pur rimanendo fermi i soggetti autorizzati, questi, a loro volta, invece che direttamente, possono ricorrere all'ausilio del servizio postale per la notifica degli atti.
In ragione di ciò, quindi, la Commissione tributaria, accogliendo le doglianze del contribuente, poiché nel caso de quo non risultano rispettate le condizioni tassative di cui all’art. 26 cit., dichiara la notifica dell’atto impugnato giuridicamente inesistente.
Orbene, alla luce di quanto enunciato, si può concludere rilevando che, innanzitutto, la sentenza della C.T.P. di Lecce n. 909/05/09 del 23 ottobre scorso, risulta innovativa su un tema delicato qual è per l’appunto quello delle notifiche e, nello specifico di quelle a mezzo posta, colmo di incertezze, come da ultimo statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, con le sentenze n. 9493 e n. 9377 del 2009, che tuttavia hanno affrontato l’argomento relativamente all’aspetto oggettivo e non, come nel caso de quo, soggettivo.
Ancor più importanti, infine, sono gli effetti che la sentenza in commento, laddove confermata dai giudici di grado superiore, potrebbe produrre nei confronti dell’Agente della riscossione, che, in ragione di tale pronuncia, assisterebbe alla dichiarazione d’inesistenza di tutte le notifiche, relative ai suoi atti, eseguite per posta direttamente e non da soggetto all’uopo abilitato così come prescritto dalla norma, peraltro con possibile condanna alle spese, come nel caso de quo. (Commissione tributaria provinciale Lecce, Sentenza, Sez. V, 16/11/2009, n. 909)




Commenti
Truffe appartamento
Ciao!!
Io sto cercando un appartamento a milano...e sn venuta in contatto con un certo davin walt...qualcuno sa dirmi qualcosa in suo riguardo?? Sà dirmi se si tratta d un truffatore?? Inizialmente ero in buona fede, ma dopo una piccola ricerca su google onestamente nn sò ke pensare! =(
Grazie
equi taglia
basterebbe ricorrere a strasburgo, al tribunale per i diritti umani e l'italia sarebbe sanzionata, visto il raddoppio della sanzione dopo il mancato pagamento e gli interessi passivi paurosi per non dir altro, ma le associazioni non lo fanno e protestano a vuoto.
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